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Il rinnovo del certificato di sicurezza


Per tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini lo Stato ha previsto per le automobili un controllo periodico sul loro stato di efficienza sia nei confronti della sicurezza che nei confronti dell’emissione di agenti inquinanti. Fino circa alla fine degli anni ottanta la “revisione” era effettuata ogni dieci anni e l’ente di riferimento era il Ministero dei Trasporti tramite i suoi uffici periferici della Motorizzazione Civile. Non esistevano in quegli anni altri enti cui fare riferimento per ottenere il rinnovo della carta di circolazione (il “libretto”). Soltanto negli anni successivi lo Stato ha riconosciuto alle “officine autorizzate” la possibilità di effettuare la “revisione” portando gli intervalli di revisione a quattro anni (per la prima) e a due anni per tutte le successive.
Con analoghi intenti lo Stato ha previsto analoghi controlli per le imbarcazioni. Nel campo che ci interessa, e cioè quello delle imbarcazioni, è, da sempre, aggiunto un tipo di visita non previsto nel campo delle auto; si tratta della visita in seguito ad “evento straordinario”. Infatti, se l’imbarcazione ha subito danni che hanno comportato la “denuncia di evento straordinario”, la licenza di navigazione viene ritirata dall’Ufficio Marittimo presso il quale la denuncia stessa è stata presentata.
La licenza viene restituita con le opportune annotazioni soltanto dopo presentazione dell’attestato di idoneità alla convalida.
Nel campo delle imbarcazioni, fino a prima del 1998, esisteva un unico ente cui fare riferimento, conosciuto da tutti i velisti sotto l’acronimo R.I.Na. (Registro Italiano Navale).
Con apposita legge e con i successivi regolamenti di applicazione lo Stato (analogamente a quanto accaduto in campo automobilistico) ha ampliato la rete degli enti di riferimento per il “rinnovo del certificato di sicurezza” che, nel paragone fatto con le automobili, rappresenta la “revisione”. Contemporaneamente è stata riconosciuta la responsabilità dello skipper circa l’efficienza ed il numero delle dotazioni di sicurezza in relazione al tipo di navigazione effettuata. Per questo motivo il controllo delle stesse (prima demandato ad un funzionario dell’Autorità Marittima) non viene più effettuato.
Attualmente gli organismi notificati (cioè abilitati al rilascio dell’”attestato di idoneità”), sono (oltre al R.I.Na.): l'Istituto Giordano di Bellaria, il D.N.V Modulo uno, l’A.N.C.C., l’Udicer/Nautitest di Venezia e la Società Quality and Security di Salerno.
Gli enti sopra citati effettuano, tramite un proprio funzionario fiduciario, la visita a bordo cui segue, se la visita stessa non ha messo in evidenza carenze, l’emissione dell’attestato di idoneità. Quest’ultimo, presentato in allegato ad una domanda presso gli Uffici Marittimi (leggi Capitaneria di Porto), permette di ottenere il rinnovo del certificato di sicurezza che viene annotato sulla licenza di navigazione a cura degli Uffici Marittimi stessi.
Per le unità nuove, marcate CE, delle categorie C e D e per quelle costruite in base alla legge 50/1971, abilitate alla navigazione fino a 6 miglia dalla costa, il certificato di sicurezza ha una validità di 10 anni. Per le unità CE, delle categorie A e B e per quelle costruite con i criteri stabiliti dalla legge 50/1971, abilitate alla navigazione senza limite, la validità del certificato è invece di 8 anni. Per entrambe le tipologie di unità le visite periodiche devono essere effettuate ogni 5 anni, salvo le visite occasionali, nei casi di sinistri, gravi avarie, cambio del motore, ecc.
E dunque, in seguito all’approvazione del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 478 del 5 Ottobre 1999 sulla sicurezza della navigazione da diporto,  le visite a bordo delle nostre amate barche sono le seguenti:
1) - Visita iniziale
Il Regolamento di Sicurezza, che si propone essenzialmente la salvaguardia della vita umana in mare, prescrive che tutte le imbarcazioni da diporto siano sottoposte, prima dell’entrata in esercizio, ad una visita iniziale volta ad accertare che l’unità risponda ai requisiti tecnici per la sicurezza della navigazione. La visita ha per oggetto il controllo dei requisiti tecnici dell’unità nella sua interezza e nei suoi componenti come, per esempio, le dotazioni di sicurezza, i mezzi di salvataggio, i motori, i serbatoi, le tubolature, i circuiti elettrici, i dispositivi antincendio ed antiesplosione, la cucina e il riscaldamento.
2) - Visita periodica. Successivamente ogni unità, con i tempi sopra descritti (e cioè 10 o 8 anni a seconda del tipo), deve essere sottoposta a visita periodica.
Dopo la prima visita periodica le cadenze diventano quinquennali.
3) - Visita occasionale: essa è disposta quando, a seguito di gravi avarie con danni allo scafo o nel caso di modifiche importanti o manutenzioni straordinarie, siano mutate le condizioni di navigabilità o di sicurezza.

Gli organismi notificati sono raggiungibili e contattabili telefonicamente e attraverso la rete Internet (basta andare su un qualsiasi motore di ricerca e digitare il nome dell’organismo da cercare).

Qui di seguito si riporta un fac-simile della domanda da consegnare in Capitaneria di Porto, insieme all’attestato di idoneità, per il rinnovo del certificato di sicurezza

 

Domanda per il rinnovo o la convalida del certificato di sicurezza
(in bollo)
Al ___________________________________
(all’Autorità Marittima o della navigazione
interna del luogo in cui si trova l’unità)
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a
_____________________ il ________e residente a______________________in
Via/Piazza ______________________ Cod. Fisc. ____________________________
legale rappresentante/proprietario dell’imbarcazione da diporto iscritta al n°
___________dei R.I.D. di____________________ munita di Marcatura CE - della
categoria di progettazione _________ (indicare A,B,C,D ) /abilitata alla seguente specie
di navigazione___________________________
chiede
il rinnovo/la convalida del certificato di sicurezza n._________ rilasciato in data
__________ da ____________________________ per la navigazione
________________________ con n.(____) ____________ persone a bordo.
Si allega l’attestazione di idoneità rilasciata dall’Organismo tecnico (notificato o
autorizzato) ____________________ a seguito della visita periodica/occasionale
effettuata all’unità nel porto di _______________ e n°1 marca da bollo (€ 10,33).
Il/La sottoscritto/a è informato/a, ai sensi dell’art.10 della L.31.12.1996, n°675, che i dati
sopra indicati verranno trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità
connesse al conseguente procedimento.
_________ lì ____________
______________________________ (1)
Nota (1) L’istanza deve essere sottoscritta innanzi alla persona addetta a ricevere la stessa. In caso contrario
all’istanza dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

 
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